Poche parole a modificare un decreto legislativo del 2006 sull’etichettatura degli imballaggi e da fine settembre i produttori italiani sono esposti a sanzioni in caso di mancata o manchevole marcatura degli imballi. Un passo indietro. Lo scorso settembre lo Stato italiano ha recepito la direttiva europea del 2018 sull’economia circolare con un decreto legislativo entrato in vigore lo scorso 26 settembre. Normale iter: l’Unione europea emana direttive, gli Stati membri le recepiscono. Se non che nel recepire le direttive sono state anche apportate delle modifiche a una precedente legge, con effetti immediati sulla responsabilità dell’etichettatura degli imballaggi che deve servire a “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Le direttive UE
Il 30 maggio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, nell’ambito di un programma più ampio per tendere a un’economia circolare negli Stati membri, adottano due direttive: la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L’obiettivo è di tendere a un’autentica economia circolare, per raggiungere la quale – si legge nel testo adottato a livello europeo – “è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull’intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse”, come ad esempio il riciclo entro il 2025 di oltre la metà dei rifiuti urbani prodotti e del 65% degli imballaggi. Compito degli Stati membri è “convertire” le indicazioni emanate dall’Unione in leggi dello Stato e l’Italia lo ha fatto lo scorso settembre con con il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 226 dell’11 settembre 2020, ed entrato in vigore il 26 settembre 2020. Contestualmente all’entrata in vigore del decreto, sono state stabilite le “sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il mancato rispetto delle norme introdotte, con particolare riferimento all’iscrizione al Registro nazionale dei produttori e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi”, come si legge nel comunicato stampa esplicativo e riassuntivo dei provvedimenti adottati.
Le parole che cambiano
All’interno del decreto dello scorso settembre, visibile in versione integrale pubblicata in Gazzetta Ufficiale, all’articolo 3 sono previste modifiche a un decreto legislativo del 2006, al Titolo II – Gestione degli imballaggi. Nello specifico è stata apportata una modifica all’articolo 219 (criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. Sono state cambiate alcune parole del comma 5, che nella ‘vecchia versione’ recitava: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Non c’è mai stato un decreto attuativo
Non perdete di vista i passaggi evidenziati con il grassetto e corsivo, quelli in cui si fa riferimento a un decreto, ossia a un decreto attuativo, che avrebbe dovuto esplicitare tempi e modi delle nuove procedure. “Avrebbe dovuto” perché dal 2006, anno in cui è stato emanato il decreto sopra riportato, e il 2020, anno in cui quello stesso decreto è stato modificato, il decreto attuativo non è mai stato emanato, e per quanto ci fosse già qualche indicazione su come gli imballaggi dovessero essere marcati (vedi il riferimento alla decisione 97/129/CE della Commissione già presente dal 2006), non è mai effettivamente stato messo in atto. E improvvisamente la responsabilità – con relative sanzioni – dell’etichettatura ricade sui produttori e non è più demandata a un ipotetico decreto attuativo.
Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116
Ecco dunque cosa è cambiato nel decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116: “al comma 5 (del decreto del 2006 sopra riportato, ndr) le parole: «con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dalle norme tecniche UNI applicabili e» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.»” In altre parole, il nuovo decreto non prevede l’emanazione di un decreto attuativo per spiegare le corrette modalità di etichettatura degli imballaggi ma rimette le stesse a “norme tecniche UNI applicabili” e l’obbligo di indicare le informazioni relative all’imballaggio ai produttori, e non più allo stesso decreto attuativo. Conseguentemente all’obbligo, sono state introdotte sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi.
Quali problemi per i produttori di imballaggi
«Non ci è stato dato tempo per lo smaltimento delle scorte, per le modifiche degli impianti (un’operazione che richiede tre/quattro settimane tra rielaborazione del file grafico, approvazione, rifacimento delle matrici di stampa e stampa) e quello che manca tutt’ora è un’indicazione precisa di come marcare i prodotti», afferma Italo Vailati, responsabile area ambiente di Assografici, firmatario di una nota diramata agli associati qualche giorno prima dell’entrata in vigore del decreto in cui si mettevano in evidenza le criticità del provvedimento.
«Non si è tenuto conto del fatto che gli imballaggi sono sì stampati ma che la grafica – la scelta di come un imballo deve essere stampato – non è dello stampatore ma del cliente: per cui bisogna anche accordarsi con lui e trovare lo spazio sulla confezione per apporre questo simbolo o simboli – bisogna ancora capire se ce ne sarà più di uno. E ancora non ci sono le regole su che tipo di visibilità bisognerà dare loro, di che dimensioni dovranno essere e che tipo di simboli dovranno essere, perché mancano diverse categorie di prodotti: c’è il riferimento alla decisione (CE) 97/129 che però è incompleta, in quanto prevede solo alcuni materiali ma non tutti; si fa poi riferimento a norme UNI del settore che però non è chiaro quali siano», continua Vailati, che conferma come l’associazione di categoria, attraverso Confindustria Ambiente, abbia già avuto un paio di incontri con il ministero dell’Ambiente, che messo a conoscenza delle criticità ha promesso un emendamento a correzione del decreto (che si attua mediante un ulteriore decreto legislativo “correttivo”) che dia un periodo di moratoria tale da permettere agli stampatori di smaltire le scorte e adattare gli impianti stampa. «Confindustria ha chiesto al Ministero dai 18 ai 24 mesi per permettere ai produttori di adeguarsi, un lasso di tempo giustificato anche dalla circolazione a lungo termine di alcuni prodotti alimentari, per cui si corre il rischio che un prodotto realizzato oggi ma sul mercato fra due anni (pensiamo ai vini, ai formaggi con stagionatura…) non abbia un’etichettatura adeguata – spiega Vailati -. Il ministero ha invece proposto sei mesi, ritenendolo un lasso di tempo ragionevole, anche se di fronte ai numeri delle quantità di impianti da modificare sei mesi sono un po’ pochi…. Si tratterà di una mediazione fra le due posizioni. L’importante in ogni caso è sapere cosa marcare e come marcarlo, così man mano quello che viene prodotto viene etichettato correttamente da subito e nel frattempo si smaltiscono le scorte», continua Vailati, che aggiunge: «Si è anche parlato (non è ancora stato messo nero su bianco) di un tavolo di lavoro a cui confrontarsi per stabilire delle regole e scegliere che prodotti marcare. Intanto ci è stato chiesto di mandare entro il 14 ottobre segnalazione di tutte le criticità riscontrate: lo abbiamo fatto attraverso Confindustria, che ha elaborato un documento inviato poi al ministero. Siamo in attesa di una risposta definitiva».
Qual è stata la reazione delle aziende di stampa? «Le aziende sono state tutte allertate e sono pronte. Sono tutte un po’ preoccupate perché teoricamente dal 26 settembre, quando è entrato in vigore il decreto, sono tutte perseguibili per legge e sanzionabili, e le sanzioni sono importanti perché partono dai 5 mila euro. Non ci è ancora giunta notizia di controlli o multe. Parlo per il comparto cartotecnico che seguo personalmente, che però non è l’unico esistente: non escludo che possano essercene stati in altri settori», conclude Vailati.