Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 marzo 2020 n. 18 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 70. Integra e sostituisce il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 in particolare per le misure in materia di giustizia. Ha preso il nome di “Cura Italia” perché si propone un ampio spettro di interventi per regolare e sostenere il Paese nel momento di estrema difficoltà ben noto e infatti prevede “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si compone di 5 “Titoli” in relazione, progressivamente, a Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (artt. 1 – 18), Misure a sostegno del lavoro (artt. 19 – 48), Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 49 – 59), Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. 60 – 71), Ulteriori disposizioni (artt. 72 – 127).

Prendiamo in considerazione gli spunti a tema “commerciale”, cioè quegli articoli che possono stimolare una reazione commerciale alle disposizioni di legge. Seguiranno ulteriori approfondimenti sugli aspetti legali e giuslavoristici del decreto.

 

Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

L’articolo prevede che il Commissario straordinario di cui all’articolo 122, avvalendosi di Invitalia S.p.A.., è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto o in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l’adeguata fornitura nel periodo di emergenza del COVID-19.

 

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Il citato art. 34, in relazione alle mascherine anche prive di marchio CE conclude con “previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”.

2. I produttori, gli importatori e coloro che immettono in commercio le mascherine chirurgiche se intendono avvalersi della deroga prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità (ISS) una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’ISS, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. 

3. Un’ulteriore, identica autocertificazione va inviata all’INAIL. Oltre a questa, entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, deve essere trasmesso all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Dunque:

“Produttore” invia ISS autodichiarazione con caratteristiche tecniche e rispondenza ai requisiti di sicurezza; “Produttore” invia la stessa documentazione anche a INAIL.
“Produttore” invia a ISS entro 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione, anche ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche.
INAIL, entro 3 giorni, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine ai requisiti necessari
ISS, entro 3 giorni, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine ai requisiti necessari
Stop alla produzione e al commercio in caso di pareri negativi espressi da ISS o INAIL

 

Art. 64 – (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

L’importanza della sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, ha indotto il legislatore a introdurre un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. La misura di tale beneficio è stabilita nel 50 per cento delle spese sostenute per sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il limite massimo del credito d’imposta è di 20.000 euro riferito al solo periodo di imposta anno 2020. Per ottenere questa misura occorre che la fattura di addebito delle spese contenga in modo esplicito la dicitura relativa all’attività di sanificazione erogata dal fornitore.

Art. 88 – (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

Questo articolo estende anche al mondo della cultura e dello spettacolo il rimedio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione come già stabilito nel D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 al corposo articolo 28 che l’occasione ci dà modo di riprendere qui. 

Quest’ultima norma citata prevede un obbligo al rimborso dei pagamenti già effettuati, ai sensi dell’articolo 1463 C.C., per i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati da soggetti interessi da provvedimenti di restrizione della libertà di circolazione. Tali contratti di trasporto possono essere stati sottoscritti per partecipare a “manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico” che risultano essere stati sospesi (cfr. D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 1 – 2 – c). Appare evidente che le manifestazioni fieristiche sono comprese nelle attività considerate dalla norma.

I soggetti che a norma di legge sono beneficiari del diritto di rimborso possono esercitarlo richiedendo al vettore, all’agenzia viaggi o al venditore la ripetizione di quanto corrisposto. La norma prevede che il rimborso possa avvenire anche tramite emissione di voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

 

Art. 91 – (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

Nonostante quanto riportato in rubrica, questo articolo sembra possa estendere la propria applicazione anche aldilà del ristretto ambito degli appalti pubblici (questi possono essere invocati con particolare riferimento al secondo paragrafo).

Può giovare riprendere qui gli articoli del Codice Civile richiamati dall’articolo 91.

Art. 1218. (Responsabilità del debitore). Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1223. (Risarcimento del danno). Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

 

Dunque il decreto Cura Italia, nel primo paragrafo di questo suo articolo, vuole sospendere gli effetti normati dal Codice Civile in presenza delle note misure di contenimento e dunque esclude l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Oltre a riguardare dunque, ad esempio, date di consegna o analoghi impegni contrattuali, gli inadempimenti sono senz’altro anche quelli relativi ai pagamenti di corrispettivi pattuiti a scadenza. Questo sarà un tema importante da approfondire quando clienti e fornitori si troveranno di fronte a richieste di applicazione del presente disposto per rimodulare i debiti / crediti insorti a seguito dei contratti sottoscritti.

Nella foto: Palazzo Chigi

Di Stefano Portolani