Duecentosessantasei articoli, che al bilancio pubblico costano 54,9 miliardi di indebitamento e 154,6 come saldo netto da finanziare. Questo è il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ormai noto con il nome di “decreto Rilancio” perché permette di riavviare la macchina degli aiuti: a partire dalla replica dei bonus da 600 euro fino ai contributi a fondo perduto, che arriveranno a giugno in base al calendario ministeriale. Con il decreto in vigore si richiude anche la finestra per i licenziamenti sospesi dal nuovo decreto fino a metà agosto. Non è solo il decreto legge ad avere dimensioni corpose ma anche ciò che gli gira intorno, ossia i decreti attuativi a cui rimanda: sono ben 98.

Sostegno alle imprese e all’economia

Al Titolo II – Sostegno alle imprese e all’economia – sono previste misure e finanziamenti per le imprese: contributi a fondo perduto, rafforzamento patrimoniale delle medie imprese, agevolazioni sugli affitti, riduzione delle spese fisse delle utenze elettriche non domestiche, misure per startup e industria 4.0 e altre. È il capitolo che invoca il maggior numero di decreti attuativi (18).

Analizziamo parte degli articoli del Capo I (Misure di sostegno)

Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP

Con l’esclusione delle banche, degli altri intermediari finanziari, delle imprese di assicurazione e delle Amministrazioni ed enti pubblici, le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni vengono esentate dal pagamento sia del saldo dell’Irap per il 2019 sia della prima rata dell’acconto dovuta per il 2020.

Art. 25 – Contributo a fondo perduto

Vengono messi a disposizione 6,2 miliardi di euro a soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo – nonché ai titolari di partita Iva – con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non abbiano cessato l’attività prima del 31 marzo 2020. Condizione per avere accesso alla misura è che:

il fatturato di aprile 2020 sia sceso del 33% rispetto a quello di aprile 2019,
l’attività sia stata avviata a partire dal primo gennaio 2019.

Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e verrà erogato a giugno dall’Agenzia delle Entrate. Non concorrerà alla formazione della base imponibile. Per conoscere l’ammontare del contributo occorre sottrarre il fatturato di aprile 2019 da quello di aprile 2020 e applicare una percentuale al risultato ottenuto. Sarà così corrisposto

•             20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro

•             15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milioni di euro

•             10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro

 

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Sono considerate di media dimensione le imprese con un fatturato compreso fra i 5 ed i 50 milioni. Tra queste, quelle che hanno subito un calo del fatturato del 33% beneficeranno della defiscalizzazione degli aumenti di capitale e di sostegno finanziario effettuati entro il 31 dicembre 2020.

Ecco le misure previste:

detrazione del 20% dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (deduzione del 20% per le società) in caso di aumento di capitale a pagamento, con un limite massimo del beneficio fissato a 2 milioni di euro;
credito d’imposta pari al 50% delle perdite superiori al 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (con un tetto massimo di 800.000 euro);
per le imprese con ricavi sopra i 10 milioni di euro che effettuino aumenti di capitale superiori ai 250.000 euro c’è la possibilità di emettere strumenti finanziari (di ammontare compreso fra 250.000 euro e il minore fra l’importo dell’aumento di capitale e 3 milioni di euro) che possono venire acquistati dal ‘Fondo Patrimonio Pmi’ gestito da Invitalia, con durata di 6 anni senza il pagamento di interessi. 
Il valore di rimborso da parte della società che ha effettuato l’aumento di capitale è ridotto del 30% (con limite a 800.000 euro) nel caso in cui il valore del patrimonio netto sia superiore a quello del momento della sottoscrizione e la società non abbia, fra le altre cose, versato dividendi o fatto aumenti di capitale gratuiti.

 

L’articolo 26 è molto articolato: si compone di 21 punti con 13 articolati.

Art. 27 – Patrimonio destinato

Anche questo articolo è piuttosto complesso. Con la finalità di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. [CDP] è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Destinato”.  A questo patrimonio vengono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze [MEF]. 

Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno a oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

a)            hanno sede legale in Italia;

b)           non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;

c)            presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro.

 

Le disponibilità di questo “patrimonio” possono essere utilizzate per ottenere prestiti convertibili o subordinati e comunque a condizioni di mercato o secondo i criteri che saranno definiti dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato approvato dalla Commissione europea.

Per la sottoscrizione di capitale è richiesta invece un’istruttoria specifica che non porterà all’acquisizione di partecipazioni di controllo e vedrà di norma la presenza di co-investitori. 

Al “patrimonio” potranno anche attingere imprese in crisi con prospettive di rilancio per configurare operazioni di ristrutturazione. Gli interventi che richiamano il “patrimonio” saranno valutati considerando, tra l’altro, dell’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, ai livelli occupazionali e al mercato del lavoro.

Art.28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Testualmente: “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”. Occorre valutare nel dettaglio della singola azienda le modalità applicative e le relative esclusioni dal beneficio.

Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Limitatamente alle voci della bolletta cosiddette “quota fissa” ed identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” per le utenze elettriche diverse dagli usi domestici e connesse in bassa tensione, è prevista una riduzione della spesa da calcolarsi in base ad un criterio indicato e con validità per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020. A questo fine sono classificati gli utilizzatori in relazione alle potenze installate alla tipologia di utenza.

Art. 38 – Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

In considerazione del fatto che le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola è ritenuta necessaria un’evoluzione dello strumento “Smart & Start Italia”. Con questo articolo vengono introdotte ulteriori misure con l’obiettivo di rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative. Questa norma è pensata per la crescita delle imprese.

Art. 42 – Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione

La finalità del Fondo, come precisato al comma 2, è quella di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

• la conduzione di grandi programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, a prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico (art. 2, lett. b);

• lo svolgimento di attività di studio, ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate e dei materiali speciali e innovativi (art. 2, lett. e);

la promozione di programmi di collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali che operano nel campo scientifico-tecnologico (art. 2, lett. F)

 

Di Stefano Portolani

Foto da governo.it

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