L’economia del dato e le tante sfumature che appartengono al mondo del marketing, hanno costretto il legislatore italiano ed europeo a una rincorsa per disciplinare sotto il profilo normativo il rapporto tra utenti, operatori e gestori. Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR, o anche Reg. UE 678/2016), che investe tutte le aziende, a prescindere da dimensioni e fatturato.
Trattandosi di un sistema generale di regole, ogni Paese membro dell’Unione europea è chiamato ad armonizzarlo e dettagliarlo all’interno del proprio ordinamento di diritto nazionale ma, come anticipato, l’Italia ben prima era attenta alla protezione dei dati e alla tutela della privacy anche nel campo delle vendite e pubblicità. L’attenzione per la protezione della privacy da parte delle autorità e istituzioni nazionali è alta, come confermano i recenti interventi dell’Authority competente, espressi nel mese di giugno 2019 in risposta alle note del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in tema di telemarketing e alle implicazioni più recenti che investono il mailing.
Scopriamo insieme quali sono i nodi da sciogliere per chi opera in questo settore, dando uno sguardo alle norme dal punto di vista del printing. Il tratto normativo nazionale d’interesse per il comparto è il DPR. n. 178/2010, poi aggiornato con il DPR n. 149/2018. Attraverso tale passaggio, è avvenuta l’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni (di seguito Registro, o ROP). Il Registro è un servizio gratuito, gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni su affidamento del MISE. È uno strumento che permette di esprimere pubblicamente opposizione all’utilizzo dei propri dati (numeri telefonici e indirizzi) per finalità pubblicitarie e di marketing nel campo della telefonia e, dopo le recenti modifiche, anche per la posta cartacea [cd. Telemarketing associato al mailing e teleselling]. Si rivolge ai cittadini (utenti) e alle imprese (operatori e gestori). L’utente può esprimere opposizione tramite: web, numero verde, email e raccomandata. L’operatore può continuare a svolgere la propria attività di telemarketing nei confronti di un soggetto che risulti intestatario di numero/dati nei rispettivi elenchi, solo previa verifica del ROP. I rilievi più recenti in termini attuativi risalgono a maggio 2019 (introdotti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.16 del 16/01/2019).
Possiamo definire alcuni aspetti legati alla disciplina da seguire, ricavabili dal contenuto della Legge 5/2018, provvedimento che ha invece portato a una estensione dell’operatività del Registro. In relazione a tale norma, riportiamo dei passaggi che riguardano il consenso e i nuovi obblighi in capo alle imprese:
“Contestualmente all’iscrizione nel Registro, annullamento dei consensi al trattamento dei dati personali per fini commerciali precedentemente conferiti dai cittadini, salvo i consensi “prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca” (art. 1, comma 5).
Gli utenti iscritti nel Registro esteso possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti (operatori telemarketing), in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica (art. 1, comma 4)” [Fonte FUB].
Il MISE specifica che, per quanto concerne il trattamento degli indirizzi postali per fini commerciali, questo rimarrà valido anche a seguito dell’iscrizione nel ROP, solo se gli operatori avranno raccolto apposito consenso dell’interessato. Infatti, “Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche”.
Vige il divieto di comunicazione a terzi dei dati personali degli iscritti nel Registro per fini pubblicitari non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento (art. 1, comma 7).
Le implicazioni legate al consenso suscitano perplessità da parte dei privati e, a far luce sul punto sopra esposto, l’Autorità Garante per la Privacy dichiara che l’iscrizione al nuovo registro comporta in automatico la cancellazione di tutti i consensi dati in precedenza. In altre parole, i consumatori potranno azzerare la loro posizione e gestire il consenso al trattamento dei loro dati personali. Si tratta di una rimodulazione del rilascio del consenso, in forza della quale si vuole ridurre al minimo i casi in cui l’accettazione dell’utente viene espressa inavvertitamente, come avveniva nel recente passato proprio a causa della poca chiarezza degli effetti derivanti da una adesione ai servizi di natura commerciale personalizzati.
Nel mese di maggio 2019 è infatti entrata in vigore una importante disposizione che permette di iscrivere al ROP anche gli indirizzi postali, per evitare di ricevere nella cassetta della posta le pubblicità cartacee indesiderate. A questa categoria appartengono lettere e cartoline intestate, mentre ne è esclusa ogni forma di comunicazione commerciale non personalizzata.
A corollario di quanto sopra esposto, ulteriore punto controverso è quello del cosiddetto ‘consenso differenziato’. Non è infatti pacifica la possibilità, al momento oggetto di valutazione, di distinguere il consenso per le attività pubblicitarie personalizzate introducendo una qualificazione su base merceologica. Qualora si concretizzasse tale ipotesi, l’utente potrebbe accettare comunicazioni (telefono e posta) per determinati prodotti, e negarlo per altri. Il rilievo del Garante per ora è limitato a una “difficile esecuzione pratica” perché vi sono aziende che operano su più categorie merceologiche contemporaneamente e questo potrebbe risolversi – in linea di principio – con delle liste separate.

In ultimo, le conseguenze negative per coloro che violino il diritto di opposizione degli utenti, o la mancata osservanza del ROP da parte degli operatori di telemarketing, comportano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.

DATI ABBONATI AGLI ELENCHI TELEFONICI PUBBLICI
1.560.000 – Abbonati attualmente iscritti al Registro
7.700.000 – Totale richieste iscrizione/aggiornamento/revoca gestite
13.400.000 – Utenze negli elenchi telefonici pubblici (DBU)
12% circa – Abbonati attualmente iscritti rispetto agli aventi diritto

DATI OPERATORI DI TELEMARKETING
400 – Operatori attualmente iscritti al Registro
2.000 – Totale operatori gestiti da inizio attività
131.000 – Totale liste di numeri telefonici sottoposte a verifica
4.000.000.000 – Totale numeri telefonici sottoposti a verifica
12 minuti – Tempo medio di restituzione liste da parte del gestore

di Marco Deplano

questo articolo è apparso su il Poligrafico 190