È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, in vigore da giovedì 9 aprile, che contiene misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Il decreto “Liquidità” stanzia risorse fino a 400 miliardi di euro per sostenere proprio la liquidità di imprese e professionisti attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI (mirato a imprese con meno di 499 dipendenti) e SACE (società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese italiane), con sospensione di pagamenti fiscali e contributivi, differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare le Certificazione Unica, nuove misure per assicurare la continuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito di intervento della disciplina golden power nei settori di rilevanza strategica nazionale. Sono questi alcuni dei principali interventi previsti dal decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020). I prestiti garantiti da questo decreto legge non sono ancora operativi: come espressamente dichiarato all’articolo 13 comma m del decreto Liquidità, deve esserci l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Come riporta il quotidiano economico Milano Finanza, in media sono 80 i giorni che le imprese devono attendere per avere i finanziamenti per fronteggiare la crisi da Coronavirus. Soffermiamoci ora ad alcuni aspetti dei temi relativi al Sostegno alla liquidità.

Il decreto, all’Art.1 primo comma, prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE fino al 31 dicembre 2020, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Dunque le banche sono il diretto interlocutore delle aziende.

 

 

Le caratteristiche dei finanziamenti

Le garanzie verranno concesse “in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato” e secondo l’articolato disposto dai commi d 2 a 11 dello stesso Art. 1 del Decreto che, parzialmente, di seguito analizziamo.

2 a) – La durata massima del finanziamento (= prestito) è di 6 anni. È prevista la possibilità di usufruire di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi.

2 b) – L’impresa richiedente non deve risultare al 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà né, al 29 febbraio 2020, essere risultata presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (secondo i vigenti regolamenti europei).

2 c) – L’importo del prestito assistito da garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.

2 d) – Le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia. Le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi. Le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 70%. 

2 e) – Gli interessi per le piccole e medie imprese sono da corrispondere come segue: 0,25% il primo anno, 0,50% il secondo e terzo anno, 1% il quarto, quinto e sesto anno. Altre imprese corrispondono 0,50% il primo anno, 1% il secondo e terzo anno, 2% il quarto, quinto e sesto anno.

2 h) – le commissioni dovute dovranno essere limitate al recupero dei costi.

2 n) – il finanziamento ottenuto dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Lo stesso Decreto prevede per tutte le Pmi (imprese fino a 499 dipendenti) l’intervento prioritario diretto del Fondo Centrale di Garanzia, a tal fine rafforzato, con garanzia pubblica del 100% per i prestiti fino a 800mila euro.

 

L’iter di SACE

Questo in sintesi lo schema applicato da Sace per la concessione di garanzie:

1- Il soggetto richiedente fa domanda alla Banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) di sua fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato

2- Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE

3- SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, contro-garantita dallo Stato

4- Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE contro-garantita dallo Stato

 

di Stefano Portolani
 

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