Credito d’imposta del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su periodici ed emittenti. Firmato ieri, martedì 19 maggio, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Rilancio è entrato immediatamente in vigore e fra le misure a sostegno dell’editoria (Capo II “Misure per l’editoria”, articolo 186) prevede che vi sia il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari entro il limite massimo di 60 milioni di euro (tetto di spesa). Il beneficio viene concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Quando presentare domanda
Le spese per sostenere questa misura sono coperte dal Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, incrementato a questo scopo di 32,5 milioni di euro per il 2020. Per poter usufruire di questa agevolazione fiscale è necessario presentare una “comunicazione telematica” tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate fra l’1 e il 30 settembre 2020. Il Dl Rilancio prevede espressamente che le domande già presentate nel periodo fra l’1 e il 31 marzo mantengano la loro validità. Il modello di “comunicazione telematica” e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it.
Chi può accedere al beneficio
Possono presentare domanda per il “bonus pubblicità” i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).
L’origine
Nato con il decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulle testate è una misura voluta dal Governo a sostegno delle numerose realtà editoriali, giornali ed emittenti radiotelevisive, per mitigare le conseguenze del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l’anno in corso già nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto “Cura Italia”. La percentuale di credito d’imposta era stata fissata in un primo momento al 30%: con il Decreto Rilancio viene modificato per il 2020 il regime straordinario di accesso al credito di imposta ampliandone la portata al 50%.
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